AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 aprile 1994, n. 230".
Il  D.L.  n.  230/1994,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1994).
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il  decreto  ed  a  sanare gli effetti del D.L. n. 230/1994 (art. 1),
contiene anche altre disposizioni (articoli 2-3-4) il  cui  testo  e'
riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi  1  e 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  1  dicembre 1993, n. 484 (a), sono prorogate per l'anno
scolastico 1994-95.
  2. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 456, comma
1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con   decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  (b),  per  le
utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di  ogni
ordine   e  grado  e  del  personale  direttivo  ed  educativo  delle
istituzioni  educative,  presso  uffici,  enti  ed  associazioni,  e'
ridotto,  per  l'anno  scolastico  1994-1995,  a  750  unita'. Per il
medesimo anno scolastico alle  utilizzazioni  presso  le  universita'
degli  studi  ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi
gli istituti superiori di educazione fisica, per  ricerche  attinenti
alle  metodologie  pedagogiche  e,  per  gli  istituti  superiori  di
educazione fisica, anche per compiti  di  direzione  tecnica,  si  fa
luogo nel limite massimo di 80 unita'.
  3.  Resta  ferma  la  possibilita' di disporre comandi di personale
della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma
e presso gli istituti  superiori  di  educazione  fisica  pareggiati,
purche'   con   oneri   a   loro   carico,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  1-ter  del  decreto-legge  1  ottobre  1993,  n.  391,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484
(a) .
(( 3-bis. E' istituito, presso il Ministero della pubblica         ))
(( istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica,       ))
(( composto dai rappresentanti degli organismi nazionali,          ))
(( regionali e locali competenti in materia, con compiti di        ))
(( valutazione degli interventi attuali e dei risultati            ))
(( conseguiti. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della     ))
(( pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne  ))
(( determina la composizione con proprio regolamento, sentita la   ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si  ))
(( avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione ))
(( del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto    ))
(( Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del      ))
(( bilancio statale.                                               ))
          ------------
             (a) I commi 1 e 2  dell'art.  1  del  D.L.  n.  391/1993
          (Interventi  urgenti  in materia di prevenzione e rimozione
          dei fenomeni di dispersione scolastica) cosi' dispongono:
             "1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia,
          Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle  aree  urbane
          di  Milano,  Torino  e Roma, al fine di assicurare una piu'
          qualificata  e  razionale  prosecuzione   delle   attivita'
          didattico-educative  e  psico-pedagogiche  finalizzate alla
          prevenzione e alla rimozione della dispersione  scolastica,
          e'  autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unita'
          di personale docente della  scuola  media  e  della  scuola
          materna   che   abbia   svolto   tali  attivita'  nell'anno
          scolastico 1992-93.
             2. I criteri  e  le  modalita'  per  la  ripartizione  e
          l'utilizzazione   del   predetto   personale   e   per   la
          realizzazione dei progetti delle attivita' di cui al  comma
          1  sono  stabiliti  con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione".
             L'art. 1-ter del medesimo decreto aggiunge un periodo al
          comma 13 dell'art. 5 del D.Lgs. 12  febbraio  1993,  n.  35
          (Riordino  della  normativa in materia di utilizzazione del
          personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge  23
          ottobre  1992,  n.  421)  del  seguente  tenore:  "Possono,
          inoltre, essere disposti comandi di personale della  scuola
          presso  l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di
          Roma e presso gli ISEF pareggiati, purche' con oneri a loro
          carico".
             (b) Il comma 1 dell'art. 456 del testo  unico  approvato
          con  D.Lgs.  n. 297/1994, come modificato dall'art. 2 della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'   cosi'
          formulato:
             "1.  Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre
          utilizzazioni  del  personale  direttivo  e  docente  delle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  del personale
          direttivo ed educativo  delle  istituzioni  educative,  nel
          limite  massimo  di 1.000 unita', presso i seguenti uffici,
          enti ed associazioni:
               a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica
          istruzione e  dell'amministrazione  scolastica  periferica,
          per     attivita'    inerenti    all'aggiornamento,    alla
          sperimentazione, al diritto allo  studio,  all'integrazione
          scolastica   degli   alunni  portatori  di  handicap,  alla
          prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione  alla
          salute, nonche' allo sport;
               b)  universita'  degli  studi  ed  altri  istituti  di
          istruzione superiore, ivi compresi gli  istituti  superiori
          di   educazione   fisica,   per   ricerche  attinenti  alle
          metodologie pedagogiche e, per gli  istituti  superiori  di
          educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;
               c)  associazioni professionali del personale direttivo
          e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino
          progetti di ricerca concernenti il  servizio  scolastico  e
          svolgano   compiti   di   progettazione,  coordinamento  ed
          organizzazione di attivita' di formazione ed aggiornamento;
               d) enti ed  associazioni  che  svolgano  attivita'  di
          prevenzione  del  disagio  psico-sociale, assistenza, cura,
          riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti  e  che
          risultino  iscritti  all'albo  di  cui all'articolo 116 del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309;
               e) enti, istituzioni o amministrazioni  che  svolgano,
          per   loro   finalita'  istituzionale,  impegni  nel  campo
          dell'educazione  e  della  scuola  od  in  campi  ad   essi
          connessi,  presso  i  quali  il  personale  utilizzato  sia
          chiamato ad esercitare attivita' direttamente attinenti  al
          diritto    allo   studio,   con   particolare   riferimento
          all'integrazione  scolastica  degli  alunni  portatori   di
          handicap,  nonche' attivita' inerenti a tematiche educative
          emergenti; enti aventi finalita'  istituzionali  nel  campo
          della cultura;
             e-bis)  a  decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o
          piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano
          provinciale,   svolgono   attivita'   psico-pedagogiche   e
          didattico-educative  per  la  prevenzione della dispersione
          scolastica".
                                   APPENDICE
 
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo degli articoli  2,  3  e  4  della
          legge di conversione:
             "Art. 2 (Utilizzazione del personale direttivo e docente
          in  compiti connessi con la scuola). - 1. Nell'articolo 456
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994,
          n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera:
               'e-bis)  a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una
          o piu' scuole tra loro coordinate che,  sulla  base  di  un
          piano  provinciale,  svolgono attivita' psico-pedagogiche e
          didattico-educative per la  prevenzione  della  dispersione
          scolstica'".
             "Art.  3 (Interventi urgenti per la citta' di Napoli). -
          1.   Al fine di  consentire  un  regolare  avvio  dell'anno
          scolastico  1994-95,  le  misure  urgenti  previste, per la
          citta' di Napoli, dall'articolo 1- bis del decreto-legge  1
          ottobre  1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono  prorogate  per  l'anno
          1994.  Per  i  relativi interventi e' assegnata la somma di
          lire 15 miliardi.
             2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario
          1994, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
          iscritto  al  capitolo 6856 dello stato di previsione della
          spesa del  Ministero  del  tesoro  per  il  medesimo  anno,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al   Ministero   della  pubblica  istruzione.  Il  relativo
          importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero  della
          pubblica  istruzione, e' versato alla contabilita' speciale
          intestata alla prefettura di Napoli.
             3. A fronte delle somme erogate il prefetto  provvedera'
          alla presentazione dei rendiconti con le modalita' previste
          dagli  articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre
          1923, n. 2440, e successive modificazioni, e  dall'articolo
          333  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  come
          sostituito, da ultimo,  dall'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
             5. Al fine, inoltre, di provvedere  alle  particolari  e
          straordinarie  esigenze  del  comune e dell'amministrazione
          provinciale  di  Napoli  sono  considerate  di   preminente
          interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di
          edilizia scolastica.
             6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
          del   Ministro   della   pubblica   istruzione  sentiti  il
          presidente della giunta della regione campania, il  sindaco
          di  Napoli  e  il  presidente  della  provincia  di Napoli,
          provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma  5
          anche  in  deroga  alle  vigenti disposizioni, ivi comprese
          quelle  sulla  contabilita'  generale  dello   Stato,   nel
          rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento e delle
          norme comunitarie, avvalendosi di commissari  delegati.  Il
          provvedimento  di  delega  deve indicare il contenuto della
          delega dell'incarico,  i  tempi  e  le  modalita'  del  suo
          esercizio.
             7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e
          6  si  provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi
          al comune e all'amministrazione provinciale  di  Napoli  ai
          sensi  del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  1986,  n.  488,  e
          successive  modificazioni,  e della legge 23 dicembre 1991,
          n. 430, e successive  modificazioni,  non  utilizzati  alla
          data di entrata in vigore della presente legge".
             "Art.  4 (Razionalizzazione delle modalita' di reimpiego
          di mutui concessi per l'edilizia scolastica).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  dispone  l'articolo  3 per le particolari
          esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che  sia  approvata
          dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i
          benefi'ci   di  cui  alle  leggi  speciali  nella  predetta
          materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello
          Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti,
          possono  essere  revocati qualora gli enti locali mutuatari
          non abbiano dato inizio ai lavori entro un  triennio  dalla
          concessione   o   abbiano  dichiarato  l'impossibilita'  di
          eseguire l'opera.
             2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro  della
          pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il parere del presidente della giunta della regione
          competente  per  territorio  che  dovra' tenere conto delle
          motivazioni  addotte  dall'ente   locale   interessato   ed
          indicare  l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il
          termine di sessanta giorni.
             3. Le risorse che si  rendono  disponibili  per  effetto
          delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri
          di  ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica
          a comuni e province nei limiti temporali residui sui  mutui
          revocati,  previa  restituzione  da  parte  degli originari
          mutuatari delle somme eventualmente  gia'  erogate  a  loro
          favore.
             4.  La  riassegnazione  delle  risorse  e'  disposta con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con il Ministro del tesoro.
             5. L'eventuale  riassegnazione  delle  risorse  ad  enti
          locali   di   regione   diversa  da  quella  di  originaria
          destinazione dei finanziamenti e' disposta con decreto  del
          Ministro  della  pubblica istruzione, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano.
             6.   La   Cassa  depositi  e  prestiti,  fermo  restando
          l'importo dei finanziamenti originari, procede alla  revoca
          ed  alla  riassegnazione  dei  relativi  mutui,  secondo le
          indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.
             7. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  5,
          comma   2,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n. 493".
             Con  riguardo  alle  disposizioni   soprarichiamate   si
          precisa quanto segue:
             - Per il comma 1 dell'art. 456 del testo unico approvato
          con  D.Lgs.  n. 297/1994 si veda la nota (b) all'art. 1 del
          decreto qui pubblicato.
             - L'art. 1-bis del D.L. n. 391/1991 (Interventi  urgenti
          in  materia  di  prevenzione  e  rimozione  dei fenomeni di
          dispersione   scolastica),   aggiunto   dalla   legge    di
          conversione, e' cosi' formulato:
             "Art.  1-bis.  -  1.  Allo  scopo  di  far  fronte  alla
          straordinaria necessita' determinata  dalla  situazione  di
          inagibilita', all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di
          numerosi  edifici adibiti ad uso scolastico nella citta' di
          Napoli, e' autorizzata la spesa di  lire  15  miliardi  per
          l'anno  1993,  non  applicandosi  la  disposizione  di  cui
          all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.
          155,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 243.
             2.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad
          interventi  di  manutenzione e di adeguamento degli edifici
          alle norme di igiene e di sicurezza, di  locazione  e,  ove
          necessario,   di   requisizione  temporanea  di  locali  di
          proprieta'  pubblica  o  privata  per  il  loro   immediato
          utilizzo    scolastico,    di   acquisto   dell'arredamento
          necessario all'uso scolastico degli edifici.
             3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai
          sensi del comma 2,  nonche'  delle  relative  modalita'  di
          esecuzione  nei  limiti  di  spesa definiti per ciascuno di
          detti interventi, e' costituita, per la citta'  di  Napoli,
          una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta
          dal  sovrintendente  scolastico regionale, dal provveditore
          agli  studi,  dal   provveditore   regionale   alle   opere
          pubbliche,  dall'intendente  di finanza, dal sovrintendente
          per i beni  ambientali  e  architettonici,  dal  comandante
          provinciale   dei   vigili  del  fuoco  e  dagli  assessori
          designati, respettivamente, dai presidenti della regione  e
          della  provincia  e  dal  sindaco.  I  predetti  componenti
          possono delegare un loro rappresentante. Il  prefetto  puo'
          chiamare  a  far  parte della commissione rappresentanti di
          altre amministrazioni o enti interessati.
             4. All'attuazione degli interventi determinati  a  norma
          del  comma  3  provvede  il  prefetto o un componente della
          commissione da lui delegato, che  si  avvale  degli  uffici
          tecnici  statali,  regionali,  provinciali e comunali. Alle
          requisizioni eventualmente  occorrenti  provvede,  in  ogni
          caso, il prefetto con decreto motivato.
             5.  I  provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati
          anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle  di
          contabilita'   generale   dello  Stato,  nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento.
             6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          fino al 31 dicembre 1993.
             7.    L'onere    di    lire    15   miliardi   derivante
          dall'applicazione del presente articolo e' posto  a  carico
          del   Fondo   per   la   protezione  civile  istituito  con
          decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 (recante
          misure  urgenti  per  assicurare  l'impiego  di  aeromobili
          militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento  degli
          incendi,  n.d.r.  ).  Il  relativo  importo e' versato, nei
          limiti predetti, alla contabilita' speciale intestata  alla
          prefettura di Napoli.
             8.   Al   pagamento   delle  spese  occorrenti  per  gli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo   provvede   la
          prefettura  di Napoli sulla base di apposita certificazione
          sulla  regolarita'  dei  lavori  eseguiti  rilasciata   dal
          provveditore   regionale   alle   opere   pubbliche   e  di
          attestazione sulla congruita' dei  prezzi  delle  forniture
          rilasciata  dall'ufficio  tecnico  erariale,  nonche' sulla
          base dei documenti giustificativi  vistati  dal  componente
          della  commissione  cui  sia  stata  affidata  l'esecuzione
          dell'intervento a norma del comma 4.
             9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             Il  comma  1  dell'art.  11 del D.L. n. 155/1993 (Misure
          urgenti  per  la  finanza  pubblica)  citato  nell'articolo
          sopratrascritto,  prevede  che:  "A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto  (22  maggio  1993,
          n.d.r.  ), la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
          fondi iscritti nel bilancio dello  Stato  e  delle  aziende
          autonome   per   l'anno   1993   puo'   essere   esercitata
          limitatamente alle spese relative agli  stipendi,  assegni,
          pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
          alle  competenze  accessorie  al  personale,  alle spese di
          funzionamento    dei    servizi     istituzionali     delle
          amministrazioni  (ed  in  particolare a quelle afferenti le
          iniziative in atto per  il  potenziamento  della  sicurezza
          pubblica),   agli   interessi,   alle  poste  correttive  e
          compensative delle entrate, ai trasferimenti  connessi  con
          il  funzionamento  di enti decentrati, alle spese derivanti
          da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative
          ai limiti di impegno decorrenti da esercizi  precedenti  ed
          alle rate di ammortamento di mutui".
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  concerne  il  regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale  dello  Stato. Si trascrive il testo dell'art. 333
          (come sostituito da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio
          1993, n. 343) di tale decreto.
             "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle  somme
          erogate,  alle  scadenze  previste  dagli  articoli 60 e 61
          della legge, provvedono i funzionari delegati in carica  al
          momento delle scadenze medesime.
             2.  I  rendiconti  sono  presentati  all'Amministrazione
          centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitare
          il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al
          periodo  cui  si  riferisce  ciascun  rendiconto.  Per   le
          prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno.
             3.  I  rendiconti  devono  essere  distinti  per ciascun
          capitolo del bilancio e devono dimostrare  le  aperture  di
          credito,  i titoli estinti e la rimanenza distintamente per
          residui e competenza e separatamente per somme  prelevabili
          direttamente  dal funzionario e disponibili per pagamento a
          terzi.
             4. Per le somme prelevate direttamente deve essere  data
          a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
             5. I rendiconti vengono corredati:
               a) degli ordinativi estinti;
               b)  delle  quietanze  di  entrata di cui al successivo
          art. 495 ed all'art. 61 della legge;
               c) di tutti i documenti necessari  a  giustificare  la
          regolarita' delle varie erogazioni".
             -  Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art.
          32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61  del
          R.D.  n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione
          del patrimonio e sulla contabilita' generale  dello  Stato)
          e' il seguente:
             "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
          fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso,
          al  termine  dell'esercizio,  i  funzionari delegati devono
          trasmettere i conti delle  somme  erogate,  insieme  con  i
          documenti  giustificativi,  alla competente amministrazione
          centrale per i riscontri che ritenga necessari.
             Tali riscontri possono anche essere  affidati  a  uffici
          provinciali   e   compartimentali  di  controllo,  mediante
          decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col  Ministro
          delle  finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del
          D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, n.d.r. ) e nel quale saranno
          stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi.
             I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la
          quale,  eseguiti  i  riscontri  contabili  ed  eseguite  le
          occorrenti  registrazioni  nelle proprie scritture, ne cura
          l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
             La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza  ha
          facolta' di limitarsi e determinati rendiconti.
             Il  rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8
          dell'art.   56 e' reso al termine  della  fornitura  o  del
          lavoro  ed  e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno
          di  saldo.  E'  pero'  reso  in  ogni   caso   al   termine
          dell'esercizio,  se il pagamento del saldo non sia disposto
          nell'esercizio stesso.
             I rendiconti delle  spese  da  pagare  all'estero  e  di
          quelle  per  le  navi  viaggianti  fuori  dello  Stato sono
          presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
             I funzionari che non osservino i termini  stabiliti  per
          la     presentazione     dei    conti    sono    passibili,
          indipendentemente     dagli     eventuali     provvedimenti
          disciplinari,  di  pene  pecuniarie  nella  misura e con le
          modalita' da determinarsi dal regolamento,  fermo  restando
          l'eventuale  giudizio  della Corte dei conti ai termini del
          successivo art. 83.
             Art. 61. - Le  somme  riscosse  da  funzionari  delegati
          sulle  apertura  di  credito  e che non siano state erogate
          alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute  per
          effettuare  pagamenti  di  spese  esclusivamente riferibili
          all'esercizio scaduto.
             La  giustificazione  di tali pagamenti e' compresa in un
          rendiconto  suppletivo  da  presentarsi  non  oltre  il  30
          settembre,  ferme  le  disposizioni  speciali relative alle
          spese per l'esecuzione di opere pubbliche.
             Le  somme  non  erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria.
             Al  termine  dell'esercizio le aperture di credito fatte
          ai  singoli   funzionari   vengono   ridotte   alla   somma
          effettivamente prelevata".
             Il  termine  del  30  settembre, di cui al secondo comma
          dell'art.  61  soprariportato,  e'   stato   implicitamente
          sostituito   dal   termine   del   31  marzo,  per  effetto
          dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964,  n.
          62,  che  ha  cosi'  disposto:  "I  termini  relativi  agli
          adempimenti connessi direttamente o indirettamente  con  la
          formazione  e  la  gestione  del  bilancio  di  previsione,
          nonche' con la resa dei conti ed  il  rendiconto  generale,
          previsti   da  disposizioni  legislative  o  regolamentari,
          generali e speciali, di contabilita' dello  Stato  -  o  ad
          esse  collegate o che ad esse facciano sempre riferimento -
          sono spostati in corrispondenza dei nuovi  termini  fissati
          con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito,
          a   modifica  delle  disposizioni  originarie,  che  l'anno
          finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare  il  31
          dicembre, n.d.r. )".
             -  Il D.L. n. 318/1986 reca provvedimenti urgenti per la
          finanza locale.
             - La legge n. 430/1991 reca  interventi  per  l'edilizia
          scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
             -   Il   comma  2  dell'art.  5  del  D.L.  n.  398/1993
          (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed  il
          sostegno  dell'occupazione  e  per  la  semplificazione dei
          procedimenti in materia  edilizia)  prevede  che:  "Qualora
          l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art.
          11,  comma  10,  del  decreto-legge  1 luglio 1986, n. 318,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,
          n.  488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione
          della documentazione relativa alla predetta richiesta entro
          il  termine  stabilito  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          nell'atto    di    adesione    al   finanziamento,   ovvero
          all'affidamento delle  opere  entro  novanta  giorni  dalla
          comunicazione  della  concessione  di  mutuo,  ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione;  ove la regione non provveda nel termine di trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          del Governo".
             Si   trascrive   il   testo   dell'art.   11   (Edilizia
          scolastica), comma 10, del D.L. n. 318/1986,  gia'  citato:
          "Gli   enti   interessati   inoltreranno  la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi  e  prestiti,  entro  il termine di novanta giorni
          dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5  (con
          cui  il  Ministro  della  pubblica istruzione individua gli
          enti destinatari dei mutui,  nell'ambito  di  un  programma
          annuale  formulato  dalle  regioni, sentiti gli enti locali
          interessati  ed  i  sovrintendenti  scolastici   regionali,
          n.d.r. )".