AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 aprile 1994, n. 230". Il D.L. n. 230/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1994). La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti del D.L. n. 230/1994 (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2-3-4) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484 (a), sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95. 2. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (b), per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unita'. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le universita' degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unita'. 3. Resta ferma la possibilita' di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purche' con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484 (a) . (( 3-bis. E' istituito, presso il Ministero della pubblica )) (( istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, )) (( composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, )) (( regionali e locali competenti in materia, con compiti di )) (( valutazione degli interventi attuali e dei risultati )) (( conseguiti. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della )) (( pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne )) (( determina la composizione con proprio regolamento, sentita la )) (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e )) (( le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si )) (( avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione )) (( del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto )) (( Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del )) (( bilancio statale. )) ------------ (a) I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 391/1993 (Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica) cosi' dispongono: "1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una piu' qualificata e razionale prosecuzione delle attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, e' autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unita' di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attivita' nell'anno scolastico 1992-93. 2. I criteri e le modalita' per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione". L'art. 1-ter del medesimo decreto aggiunge un periodo al comma 13 dell'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35 (Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) del seguente tenore: "Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purche' con oneri a loro carico". (b) Il comma 1 dell'art. 456 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, e' cosi' formulato: "1. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unita', presso i seguenti uffici, enti ed associazioni: a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attivita' inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonche' allo sport; b) universita' degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica; c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attivita' di formazione ed aggiornamento; d) enti ed associazioni che svolgano attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attivita' direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonche' attivita' inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalita' istituzionali nel campo della cultura; e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica". APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione: "Art. 2 (Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola). - 1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera: 'e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolstica'". "Art. 3 (Interventi urgenti per la citta' di Napoli). - 1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la citta' di Napoli, dall'articolo 1- bis del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi e' assegnata la somma di lire 15 miliardi. 2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, e' versato alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. 3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvedera' alla presentazione dei rendiconti con le modalita' previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 4 (Razionalizzazione delle modalita' di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica). - 1. Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefi'ci di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilita' di eseguire l'opera. 2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovra' tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni. 3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente gia' erogate a loro favore. 4. La riassegnazione delle risorse e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5. 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493". Con riguardo alle disposizioni soprarichiamate si precisa quanto segue: - Per il comma 1 dell'art. 456 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994 si veda la nota (b) all'art. 1 del decreto qui pubblicato. - L'art. 1-bis del D.L. n. 391/1991 (Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica), aggiunto dalla legge di conversione, e' cosi' formulato: "Art. 1-bis. - 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' determinata dalla situazione di inagibilita', all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella citta' di Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprieta' pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici. 3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonche' delle relative modalita' di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, e' costituita, per la citta' di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, respettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto puo' chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. 4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato. 5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993. 7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo e' posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 (recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi, n.d.r. ). Il relativo importo e' versato, nei limiti predetti, alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. 8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica) citato nell'articolo sopratrascritto, prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (22 maggio 1993, n.d.r. ), la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui". - Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Si trascrive il testo dell'art. 333 (come sostituito da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343) di tale decreto. "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime. 2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitare il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno. 3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. 4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 5. I rendiconti vengono corredati: a) degli ordinativi estinti; b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge; c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie erogazioni". - Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, n.d.r. ) e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarsi e determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83. Art. 61. - Le somme riscosse da funzionari delegati sulle apertura di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata". Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, e' stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964, n. 62, che ha cosi' disposto: "I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare il 31 dicembre, n.d.r. )". - Il D.L. n. 318/1986 reca provvedimenti urgenti per la finanza locale. - La legge n. 430/1991 reca interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico. - Il comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 398/1993 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) prevede che: "Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo". Si trascrive il testo dell'art. 11 (Edilizia scolastica), comma 10, del D.L. n. 318/1986, gia' citato: "Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5 (con cui il Ministro della pubblica istruzione individua gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali, n.d.r. )".